Per le porte ed i serramenti resistenti al fuoco ad oggi non è presente alcuna norma di riferimento cihe specifichi termini e modalità di effettuazione dei controlli, per cui, in questo caso, è necessario fare riferimento alle istruzioni del produttore (contenute nel manuale di uso e manutenzione che deve essere fornito all’acquisto) nel quale sono quindi indicate tipologia e periodicità dei controlli necessari, caso per caso.

Noi consigliamo di leggere attentamente tale manuale in quanto è possibile, ad esempio, che gli interventi sui dispositivi di autochiusura siano riferiti al numero di cicli di apertura del serramento e quindi, in relazione all’uso, la frequenza delle operazioni manutentive possa essere inferiore ai sei mesi genericamente previsti dalla normativa.
Il riferimento per l’attività di controllo e manutenzione sulle misure di protezione antincendio è contenuto in più dispositivi normativi:

  • l’allegato VI al DM 10 marzo 1998, che definisce come:

Sorveglianza : controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Controllo periodico : insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
Manutenzione : operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
Manutenzione ordinaria : operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.
Manutenzione straordinaria : intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

  • l’articolo 5 del DPR 37/98, comma 1, il quale stabilisce che:

E’ quindi necessario, in assenza di diverse indicazioni contenute nel Certificato di Prevenzione Incendi, sottoporre a controllo le porte resistenti al fuoco almeno ogni sei mesi, controllo che dovrà essere compiuto da parte di personale competente e qualificato.

Per i luoghi di lavoro il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio, ed è quindi chiamato a realizzare un sistema per l’attuazione della sorveglianza, del controllo e della manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.